Art. 11.
(Delega al Governo in materia di sostegno a favore della montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti e la individuazione di nuove misure, in materia di sostegno a favore della montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) armonizzare gli strumenti per il sostegno pubblico alle attività di gestione forestale, prevedendo misure per l'incremento del patrimonio forestale, per la promozione dell'agricoltura ecocompatibile e per l'attuazione del Piano forestale nazionale, tenendo conto delle competenze delle comunità montane e dei consorzi forestali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e degli interventi finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEOGA;

          b) prevedere strumenti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per le forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;

          c) individuare le risorse finanziarie e gli strumenti per incentivare il turismo montano nel quadro della disciplina prevista della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni;

          d) individuare forme di agevolazione fiscale nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;

          e) estendere e stabilizzare le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;

 

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          f) confermare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli montani, individuando idonee misure compensative per i comuni;

          g) prevedere il credito di imposta per gli investimenti delle imprese della montagna nell'adeguamento e nell'ammodernamento degli impianti;

          h) dare priorità nella ripartizione dei fondi erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;

          i) concedere la copertura parziale degli interessi sui mutui dell'ISMEA per trasferimento di terreni per la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici;

          l) procedere al riordino e al coordinamento della normativa vigente in materia di montagna ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema.